Con risposta n. 20 del 13 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di trattamento fiscale delle somme corrisposte agli assicurati.
In particolare, i chiarimenti riguardano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sui redditi di capitale di fonte assicurativa e l’esenzione di cui all’articolo 34, comma 5, del d.P.R 29 settembre 1973, n. 601.
Con riferimento alle somme percepite in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, ai fini fiscali, la tassazione varia in base alla tipologia contrattuale ed alle prestazioni garantite, anche qualora i contratti di assicurazione siano di tipo misto ovvero che ricomprendono entrambe tali forme.
I proventi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita sono suscettibili di generare redditi di capitale in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Detti redditi sono determinati, in conformità all’articolo 45, comma 4, del Tuir come «differenziale tra l’ammontare percepito dal contribuente e quello dei premi pagati» e sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, in base alle disposizioni di cui all’articolo 26-ter, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Ai sensi dell’articolo 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche».
Nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, si applica la totale esenzione dall’Irpef di quanto corrisposto ai beneficiari. Diversamente, nel caso delle cosiddette polizze vita “miste”, caratterizzate anche da una componente finanziaria, è esente dall’Irpef il capitale erogato a copertura del “rischio demografico”, mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari.