L’ISVAP ha emanato il Regolamento n. 40 del 3 maggio 2012 concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita connesso all’erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo e di cui all’articolo 28, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. Decreto Liberalizzazioni), convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.
Tale norma prevede, per le banche e gli altri intermediari finanziari che condizionano l’erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, l’obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche ed agli intermediari finanziari stessi, riconoscendo al cliente la possibilità di ricercare sul mercato una polizza vita più conveniente.
Con il nuovo Regolamento vengono individuati i contenuti minimi della polizza vita riconducibili all’offerta contrattuale di base, funzionali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente, ma non vincolanti al fine dell’eventuale stipula di una polizza con condizioni diverse e maggiormente rispondenti alle esigenze del cliente.
Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo, il cliente potrà ricercare una polizza più conveniente e più adatta alle sue esigenze rispetto a quella proposta dalla banca o dall’intermediario finanziario.
Le imprese di assicurazione dovranno rendere disponibile gratuitamente sui propri siti internet un servizio on line di rilascio del proprio preventivo, al fine di agevolare i consumatori nella ricerca e nel confronto dei prodotti.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore a partire dal 01 luglio 2012.