La comunicazione Consob relativa al “dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza trasparenza e buona fede in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi” del 2009, sebbene sia un documento privo di diretta portata precettiva, è esplicativo degli obblighi di legge e stabilisce numerosi e stringenti obblighi di trasparenza ex ante a carico dell’intermediario, quali: i) quello di indicare la scomposizione delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente; ii) quello di indicare il valore di smobilizzo dell’investimento nell’istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato; iii) quello di inserire nel corredo di informazioni da dare al cliente il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata; e iv) quello di informare sulle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
La citata comunicazione qualifica inoltre come prodotti illiquidi “quelli che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di termine ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita” e, subito dopo, aggiunge che “la condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati, potrebbe essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario”. Ancora, la comunicazione Consob elenca come esempi di titoli illiquidi, le obbligazioni bancarie, le polizze assicurative a contenuto finanziario e i derivati OTC ma, al tempo stesso, precisa che tale elencazione non ha carattere esaustivo: secondo il giudice di merito possono quindi includersi a pieno titolo anche le azioni di società bancarie non quotate che con quei titoli condividono le caratteristiche richiamate.
Inoltre, ai fini della valutazione di appropriatezza, il Tribunale chiarisce che qualora l’investitore abbia dichiarato di conoscere le azioni, termine che si riferisce alle azioni di società quotate, e di non conoscere tutta una serie di prodotti finanziari, tra i quali i derivati OTC, le azioni illiquide sono più assimilabili a quest’ultimi, con riguardo al tipo di mercato in cui vengono trattate e alle conseguenze, anche in termini di rischiosità dell’investimento, piuttosto che alle azioni quotate.
Nel caso di specie, il Tribunale accoglie la domanda di risarcimento del danno formulata dall’investitore nei confronti di Banca Popolare di Vicenza, che nel 2010 gli aveva venduto due pacchetti azionari BPVI (azioni di Banca Popolare di Vicenza non quotate) violando gli obblighi informativi e di valutazione di appropriatezza delle operazioni posti a suo carico. Il giudice di merito quantifica tale risarcimento nella intera somma corrisposta per l’acquisto dei pacchetti di azioni, atteso che essi non sono negoziabili, nemmeno con le modalità una volta praticate, o acquistabili dalla società emittente e sono quindi di fatto privi di valore, detraendo da tale importo quello dei dividendi percepiti in denaro ma non quelli riconosciuti in natura mediante ulteriori azioni emesse a favore dell’investitore perché anch’esse prive di qualsiasi valore, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.