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Giurisprudenza

Popolare di Vicenza: esclusa la chiamata di Intesa quale responsabile civile nel processo penale

8 Febbraio 2018

GIP di Vicenza, 8 febbraio 2018 – Dott. Venditti

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ambito del procedimento penale a carico degli ex amministratori di Banca Popolare di Vicenza, il GIP del Tribunale di Vicenza ha respinto la chiamata in causa di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile del reato.

Secondo il GIP, per poter ipotizzare che dal fatto illecito possa rispondere nel processo penale, quale responsabile civile, un soggetto diverso dal suo autore, è necessario che la fonte dell’obbligo sia posta direttamente dalla legge, mentre è esclusa la possibilità di citare il responsabile civile se la responsabilità per il fatto altrui abbia fonte contrattuale. Va quindi escluso che la fonte della citazione di Intesa quale responsabile civile possa risiedere nel contratto di cessione d’azienda.

Diversamente, passando all’esame della disciplina codicistica, il GIP richiama l’art. 2560 comma 2 cc., il quale condiziona il subentro del cessionario dell’azienda nei debiti del cedente alla loro iscrizione nei libri contabili obbligatori della azienda ceduta.

Poiché non risulta che il debito risarcitorio nei confronti delle parti civili fosse stato iscritto come tale nei libri contabili obbligatori di Banca Popolare di Vicenza, o che vi fosse un fondo rischi specificamente istituito a tal fine, deve escludersi che l’obbligazione risarcitoria facente capo al cedente quale responsabile civile per i danni cagionati da reati ipotizzati a carico dei suoi dirigenti o dipendenti si sia trasferita in capo al cessionario anche in base alle norme civilistiche generali.

In senso contrario, si richiama il provvedimento del GUP di Roma del 26 gennaio 2018 sempre pubblicato su questa rivista (cfr. contenuti correlati).

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