Dopo il Tribunale di Verona e di Perugia (cfr. contenuti correlati), anche il Tribunale di Vicenza si pronuncia sulla competenza a decidere in ordine all’acquisto di azioni della Popolari Venete, evidenziando come, rilevato che le domande proposte dagli attori non afferiscono al rapporto sociale o, comunque, a questioni attinenti al rapporto tra socio e società, che viene in rilievo solo in via riflessa, ma piuttosto alla violazione degli obblighi connessi alla qualità di intermediario finanziario della banca fatta valere dall’investitore con riguardo ad operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari, debba conseguirne la competenza a decidere del giudice ordinario, con esclusione del Tribunale delle imprese.
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