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Giurisprudenza

Popolari Venete: autorizzata la chiamata in giudizio sia della banca cessionaria d’azienda sia di S.G.A. s.p.a.

20 Giugno 2018

Tribunale di Venezia, 6 giugno 2018 – G.I. Ramon

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ambito di una controversia avviata da un azionista, che sostenga la nullità di un prestito in quanto finalizzato all’acquisto di azioni della banca finanziatrice in violazione dell’art. 2358 c.c., va disposta – in caso di successiva messa in liquidazione coatta amministrativa della banca che aveva concesso il finanziamento prima della messa in liquidazione coatta amministrativa della medesima banca – l’integrazione del contraddittorio con la banca cessionaria di azienda ai sensi dell’art. 3 decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017 nonché nei confronti di S.G.A. s.p.a. quale società veicolo cessionaria di crediti deteriorati ai sensi dell’art. 5 decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017, affinché – nell’ambito del procedimento già pendente dinanzi al giudice adito prima della messa in liquidazione coatta amministrativa e successivamente riassunto nei confronti della banca cessionaria di azienda, assicurando il necessario contraddittorio fra tutte le parti – si accerti in via pregiudiziale la sussistenza della legittimazione passiva della banca che ha originariamente concesso il prestito e/o della banca cessionaria di azienda e/o di S.G.A. s.p.a., quale società veicolo cessionaria di crediti deteriorati.

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La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

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