L’art. 83, comma 3, TUB, prevede che, dalla data di insediamento dei commissari, o dal terzo giorno successivo alla data di adozione del decreto con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, non può essere “proseguita nessuna azione”.
In relazione al caso Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, in difetto della evidenza del momento in cui i commissari liquidatori si sono insediati, la data a partire dalla quale i giudizi pendenti devono ritenersi interrotti, va individuata nel 28 giugno 2017, terzo giorno successivo a quello in cui sono stati adottati i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con il quale è stata disposta la sottoposizione delle due banche a liquidazione coatta amministrativa.