Secondo l’orientamento della vigilanza bancaria, alla portabilità dei conti correnti bancari si applica la disciplina dei servizi di pagamento dettata agli articoli 126-bis e ss del Testo Unico Bancario (TUB).
Se il trasferimento non è stato completato nel termine previsto, ai sensi dell’articolo 126-septiesdecies T.U.B., per il solo fatto del ritardo, il cliente ha diritto ad un indennizzo fisso e automatico di 40 euro, più una maggiorazione per ogni giorno di ritardo, commisurata alle somme presenti sul vecchio conto.
Ma a quanto ammonta la penale per il mancato trasferimento dei servizi di pagamento?
La norma prevede che la maggiorazione si calcoli applicando al saldo disponibile, presente sul conto al momento della richiesta di portabilità, il tasso-soglia anti-usura massimo del trimestre di riferimento e moltiplicando la somma così ottenuta per il numero di giorni di ritardo divisi per 365.
Tuttavia, restano non disciplinate una serie di ipotesi connesse al comportamento delle parti, nonché alla commisurazione della penale alle giacenze e alla durata del ritardo, alla mora nel trasferimento ed alla riduzione del saldo.
Di questi temi parleremo nel corso del webinar del 1° aprile sulla “Portabilità dei servizi di pagamento ed estensione ai conti correnti bancari“.