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Posizioni nette corte in titoli azionari: la Commissione fissa le nuove soglie rilevanti

11 Gennaio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 gennaio 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/27 che modifica il Regolamento (UE) n. 236/2012 (relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente) per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie rilevanti per la notifica di importanti posizioni corte nette in titoli azionari.

I recenti sviluppi sui mercati finanziari osservati dalla Commissione, quali l’instabilità causata dall’insorgenza della COVID-19 a livello mondiale, che ha determinato un ricorso più frequente a misure di emergenza sulle vendite allo scoperto da parte delle autorità di regolamentazione e dell’ESMA, e il rischio crescente che gli investitori al dettaglio siano coinvolti in strette da ribasso (short squeeze), hanno posto l’accento sull’importanza di raccogliere stabilmente ulteriori informazioni sulle importanti posizioni corte nette in titoli azionari, informazioni che sono fondamentali ai fini della vigilanza sui mercati.

Al riguardo, nel parere formulato l’ESMA è giunta alla conclusione che una soglia di notifica rilevante più bassa abbia migliorato notevolmente la trasparenza e il monitoraggio delle importanti posizioni corte nette in titoli azionari a livello individuale, settoriale e di mercato, con conseguente miglioramento dell’efficacia della regolamentazione.

L’ESMA ritiene che i partecipanti al mercato incorrano per l’attuazione in costi marginali trascurabili, considerato che applicano già tale soglia da svariati mesi.

Inoltre, la Commissione ritiene che debba essere evitata l’incertezza riguardo all’obbligo di segnalazione regolamentare e che le norme e gli obblighi al riguardo debbano essere stabili.

In base agli elementi esposti e tenuto conto delle raccomandazioni formulate nel parere dell’ESMA, la Commissione ha modificato l’attuale soglia di notifica rilevante fissandola stabilmente allo 0,1 %.

Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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