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Giurisprudenza

Posta elettronica certificata (PEC) ed elezione di domicilio: l’orientamento delle Sezioni Unite

22 Giugno 2012

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20 giugno 2012, n. 10143

Di cosa si parla in questo articolo
PEC

Con sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono occupate del tema dell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nell’atto di costituzione in giudizio ai fini dell’elezione di domicilio, enunciando il seguente principio di diritto.

L’art. 82 r.d. n. 37 del 1934 – che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori dalla circoscrizione cui l’avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d’appello.

Tuttavia, dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dall’art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), I. 12 novembre 2011, n. 183, e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest’ultimo modificativo a sua volta dell’art. 2, comma 35-ier, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138 , conv. in I. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l’obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

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