Il finanziamento erogato dal socio sotto forma di pagamenti di debiti sociali è equiparabile al versamento in conto capitale e come tale ritenuto irripetibile se non dopo il completo soddisfacimento degli altri creditori.
In particolare, nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che il pagamento eseguito dal socio un debito della società poi fallita (su richiesta di quest’ultima) rientra tra i finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”, e comprensivi quindi anche di quelli indiretti, concessi dal socio in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, come tali assoggettati al regime della postergazione a norma dell’art. 2467 comma 2° cod. civ.., la quale consente la restituzione di tali finanziamenti ai soci solo dopo che siano stati integralmente soddisfatti tutti gli altri creditori.