Con la pronuncia in commento, i giudici del Tribunale di Milano si sono pronunciati, fra l’altro, in merito alla nota tematica della postergazione dei finanziamenti soci ai sensi dell’articolo 2467 c.c., prendendo le mosse da una controversia relativa ad un contratto di compravendita di partecipazioni di una S.r.l..
In primo luogo, si è sostenuto che la sussistenza delle condizioni previste all’art. 2467 c.c., richieste ai fini della postergazione dei finanziamenti soci in favore della società, deve essere verificata con riferimento alla genesi e causa concreta del finanziamento. Inoltre, qualora non ricorrano le condizioni prescritte dal richiamato articolo, troverebbe applicazione la disposizione contenuta all’art. 1817 c.c.. Pertanto, qualora non venga fissato un termine per la restituzione dell’importo finanziato, questo verrà fissato dal giudice “avuto riguardo alle circostanze”.
In secondo luogo, i giudici di merito hanno avuto modo di ribadire un importante principio di diritto: “dalla cessione di una partecipazione societaria, se non diversamente disposto dalle parti, non consegue quale naturale negotii il trasferimento, ad opera del socio cedente dei crediti che questo vanti verso la società, terza estranea al contratto”.