La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano si è pronunciata in materia di postergazione del rimborso dei finanziamenti soci (ex articolo 2467 del Codice Civile) e di responsabilità civile dell’amministratore che violi tale regola effettuando un rimborso “anticipato”.
Nella pronuncia in esame, il giudice milanese ha anzitutto ribadito un proprio orientamento di merito, ormai consolidato, secondo cui i presupposti legali all’applicazione dell’articolo 2467 del Codice devono essere verificati tanto al momento dell’effettuazione del finanziamento, quanto al momento del suo rimborso.
In particolare, la norma citata richiede – ai fini dell’applicazione del regime di postergazione del rimborso – che i finanziamento siano stati concessi: (i) “in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”; oppure (ii) “in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Il Tribunale ha inoltre statuito, assumendo l’applicabilità nel caso di specie della disciplina sulla postergazione, che il comportamento organo amministrativo che rimborsi “anticipatamente” (dunque a detrimento dell’interesse sociale) il finanziamento soci in questione, perfeziona un illecito civile, integrante una fattispecie di responsabilità dell’organo amministrativo.
L’anticipazione del rimborso postergato ex lege, secondo l’analisi del giudice ambrosiano, non costituisce una mera violazione della par condicio creditorum, poiché il diritto al rimborso del socio finanziatore non è concorrente rispetto ai diritti dei creditori sociali. Infatti, il finanziamento postergato deve essere rimborsato solo successivamente al soddisfacimento delle altre pretese creditorie, al pari del capitale sociale. Per tale ragione, il rimborso in violazione della norma di cui all’articolo 2467 del Codice Civile comporta un danno ai creditori – nel caso in cui non vi sia piena capienza per l’adempimento della società nei loro confronti – equivalente alla somma rimborsata (che è appunto sottratta integralmente alla capienza che avrebbe dovuto essere presente a beneficio delle posizioni creditorie dei terzi).
L’azione di responsabilità avverso l’organo amministrativo, inoltre, può certamente essere fatta valere dal curatore fallimentare ai sensi dell’articolo 146, comma 2 della Legge Fallimentare, anche a tutela della massa dei creditori sociali.