Con sentenza n. 12273 del 14 giugno 2016 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in materia di concordato preventivo, anche se liquidatorio, il potere dei liquidatori deve esser specificamente loro attribuito dall’assemblea, non potendosi esso considerare una sorta di naturalia negotii compreso nell’atto di nomina degli stessi, non potendo venire in rilievo la possibilità di estendere la previsione di cui all’art. 152 LF, che sicuramente sarebbe speciale e prevalente, ma invero riguardante i soli amministratori, avendo costoro altro e diverso statuto legale, come si è visto, naturalmente assai più ampio e predeterminato, rispetto a quello dei liquidatori.
In tal senso, pur avendo la riforma del diritto societario innovato, consentendo una più duttile attività da parte dei liquidatori, eliminando il cd. divieto di nuove operazioni, comunque essa ha dato all’assemblea un penetrante ruolo conformativo del potere gestorio dei liquidatori, con la necessaria previsione di una deliberazione che delinei i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, conferendo agli stessi specifici poteri, con particolare riguardo alla stessa cessione dell’azienda sociale (o di rami di essa).