Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE del 30 maggio 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/1507 del 22 febbraio 2024 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) specificando i criteri e i fattori di cui l’ESMA, l’EBA e le autorità competenti devono tenere conto in relazione ai rispettivi poteri di intervento.
Al fine di garantire un approccio coerente, è stato stabilito un elenco di criteri e fattori di cui le autorità competenti, l’ESMA e l’EBA devono tenere conto per determinare se vi sia un timore significativo:
- in materia di tutela degli investitori
- una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività
- alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione o di almeno uno Stato membro
Ciò non dovrebbe comunque impedire a ciascuna delle suddette autorità di utilizzare un potere di intervento temporaneo se solo uno dei fattori o criteri produce un simile timore o minaccia.