Con la delibera n. 432 del 20 settembre 2022 ANAC ha chiarito che, rispetto ai contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), debbano ritenersi esclusi dal limite del 49% i fondi del PNNR.
In particolare la delibera affermato il seguente principio:
“Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’Unione europea, anche nell’ambito del Pnrr, non incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di Partenariato Pubblico privato non può superare il 49% del costo dell’investimento complessivo”.
La delibera evidenzia l’importanza dell’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del PNRR, per le operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) e di concessioni per la costruzione e gestione di asset pubblici
Gli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) fissa al 49% del costo dell’investimento complessivo il limite massimo cui del contributo pubblico.
Rispetto al tema dell’incidenza del contributo europeo sul limite del 49% fissato dal Codice dei contratti pubblici occorre fare riferimento al Manuale attuativo del Regolamento (UE) n. 549/2013 sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea (SEC 2010).
Tale Manuale del Regolamento SEC 2010 chiarisce, nella parte VI.4, come la valutazione della contribuzione a copertura del costo di investimento da parte della PA deve escludere i contributi europei, i quali riducono il fabbisogno finanziario del progetto su base nazionale.
Il Manuale esclude quindi dal novero dei finanziamenti di enti della Pubblica Amministrazione ogni contributo a fondo perduto derivante da entità internazionali che siano il risultato di accordi intergovernativi destinati a soggetti non appartenenti alla PA.