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Pre-close call e market abuse: raccomandazioni ESMA

29 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato oggi una dichiarazione in cui ricorda agli emittenti il rispetto del quadro normativo in materia di market abuse di cui al Regolamento MAR con particolare riguardo alle “chiamate pre-chiusura” (pre-close call), raccomandando altresì l’adozione di alcune buone pratiche.

Le pre-close call sono sessioni di comunicazione tra un emittente e gli analisti che generano ricerche, previsioni e raccomandazioni relative agli strumenti finanziari dell’emittente.

Queste sessioni si svolgono poco prima dei periodi che precedono una relazione finanziaria intermedia o di fine anno, durante le quali gli emittenti evitano di fornire informazioni aggiuntive o aggiornamenti.

I risultati delle chiamate pre-close possono influenzare le aspettative del mercato e i prezzi degli strumenti.

A seguito di alcune recenti notizie apparse sui media che suggeriscono un collegamento tra episodi di elevata volatilità dei prezzi delle azioni e le chiamate pre-chiusura, ESMA ricorda agli emittenti che qualsiasi divulgazione di informazioni privilegiate dovrebbe avvenire solo in conformità al Market Abuse Regulation (MAR).

Di conseguenza, gli emittenti dovrebbero condividere solo informazioni non interne durante queste “chiamate pre-close”.

Per affrontare le potenziali preoccupazioni legate a tali chimate, ESMA raccomanda di seguire diverse buone pratiche, tra cui:

  • prima di una “pre-close call” effettuare una valutazione delle informazioni che si intende divulgare, assicurandosi che non si tratti di informazioni privilegiate
  • informare il pubblico delle prossime “pre-close call” sul sito web dell’emittente, evidenziando i dettagli rilevanti (data, luogo, argomenti e partecipanti)
  • rendere disponibili simultaneamente sul sito web dell’emittente il materiale e i documenti utilizzati.

ESMA osserva inoltre che l‘analisi di episodi specifici e l’identificazione di potenziali violazioni del MAR sono di competenza delle autorità nazionali competenti.

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