In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di cambiali, spetta al debitore opponente a precetto cambiario la prova relativa alla eccepita insussistenza del eredito azionato, trattandosi di fatto impeditivo o estintivo del rapporto causale inerente al rapporto debitorio sottostante al titolo cambiario.
Ai fini dell’inversione dell’onere della prova, di cui all’art. 1988 c.c., al portatore della cambiale è sufficiente l’esibizione del titolo, spettando al debitore cambiario l’onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale (Cass. n. 5734/2004; n. 15476/2007). L’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica, infatti, l’esercizio dell’azione causale inerente al rapporto stesso e la presunzione di esistenza della «causa debendi», giustificatrice dell’inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 1988 c.c., grava sul debitore l’onere di provare l’inesistenza di tale rapporto ovvero lo specifico contenuto causale di esso, nonché l’estinzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto causale.
Nel caso di specie, a un preliminare di cessione d’azienda al prezzo di 464 mila euro era seguito il definitivo al prezzo dichiarato di 157 mila euro, per i quali il debitore aveva ricevuto quietanza. Nel medesimo giorno dell’atto di vendita, l’acquirente aveva però emesso cambiali per 372 mila euro. Veniva dunque in rilievo l’ipotetica simulazione parziale della vendita, in relazione al prezzo effettivamente convenuto.