Con comunicazione del 10 agosto 2015 Banca d’Italia ha fornito alcune ulteriori precisazioni in merito al trattamento segnaletico da riservare alle posizioni di rischio in essere nei confronti di debitori che abbiano formulato domanda di concordato preventivo (“concordato in bianco” o “concordato con continuità aziendale”).
Le precisazioni indicate integrano i chiarimenti già forniti con comunicazione del 7 febbraio 2014 (cfr. contenuti correlati), con cui Banca d’Italia ha precisato criteri segnaletici volti a non frapporre ostacoli all’eventuale risanamento dell’impresa, in considerazione dell’attenuata disponibilità d’informazioni nel periodo intercorrente tra la domanda di concordato e la conoscenza dell’evoluzione della proposta.
Le precisazioni si applicano anche ai fini delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio.