IVASS, a fronte delle numerose segnalazioni ricevute da parte dei consumatori circa la mancata applicazione del c.d. “Bonus familiare” a veicoli di diversa categoria in assenza di attestato con 5 anni senza sinistri.
Sul punto si ricorda come l’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni private, nel disciplinare il suddetto bonus familiare, preveda che l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
Come evidenzia IVASS, una lettura della norma coerente con le finalità di tutela dei consumatori, suggerirebbe di riconoscere il beneficio anche in presenza di un attestato relativo alla storia assicurativa del veicolo “beneficiario” che risalga a meno di 5 anni, purché in assenza di sinistri.
Tuttavia, precisa IVASS, il tenore letterale non consente di richiedere, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di tutela, un’applicazione conforme alla prospettata lettura.