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Giurisprudenza

Precisazioni sull’efficacia probatoria delle scritture contabili in caso di cessione d’azienda

19 Febbraio 2020

Massimiliano Arrigo

Cassazione Civile, Sez. III, 10 dicembre 2019, n. 32134 – Pres. Vivaldi, Rel. Di Florio

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Con la sentenza che si pubblica la Suprema Corte supera il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. 22831/2010) in forza del quale aveva ritenuto che “in caso di cessione di azienda, l’iscrizione dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda…”.

Invero, afferma la Corte, l’applicazione dell’art. 2560, co. 2 cod. civ. – che sancisce la responsabilità solidale tra cedente e cessionario di un’azienda limitatamente ai debiti che risultano dalle scritture contabili – deve essere armonizzata alla luce della “finalità di protezione” della disposizione, “finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato”

Alla luce dell’esigenza di fornire siffatta “tutela effettiva”, la Suprema Corte ha ritenuto quindi possibile desumere l’esistenza dei debiti dell’azienda, oltre che dall’iscrizione nei libri contabili, anche dalla conoscenza di questi da parte del cessionario.

Ha, pertanto, cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, per mezzo di una mera interpretazione letterale della norma, aveva erroneamente ritenuto che la mancata produzione delle scritture contabili obbligatorie impedisse, di per sé, di applicare al caso di specie l’art. 2560 co. 2, cod. civ.

 

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