Con ordinanza del 20 ottobre 2015 n. 21286 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, posto che concordato preventivo è strumento volto alla risoluzione della crisi dell’ impresa, deve ritenersi precluso ipso facto alla società che ha cessato la propria attività di impresa, tanto da essersi cancellata dal registro delle imprese, l’accesso al tale procedura concorsuale, atteso il venir meno del bene al cui risanamento il concordato tende.
Parimenti, va escluso che l’attività di impresa si trasferisca in capo ai soci, che, secondo la sentenza n. 6070/013 delle S.U., sono successori a titolo particolare della società unicamente nei rapporti obbligatori attivi e passivi che sopravvivono all’estinzione (peraltro nei limiti in cui la successione può ritenersi operante e dunque, quanto ai crediti, sempre che questi siano liquidi ed esigibili e risultino iscritti a bilancio, e, quanto ai debiti, sino alla concorrenza di quanto riscosso dai soci in sede di liquidazione, salvo che non si tratti di soci illimitatamente responsabili).