La Suprema Corte, con sentenza 6277/2016, afferma la natura perentoria del termine – di cui all’art. 161, 6° comma – concesso dal giudice al debitore per la presentazione della documentazione relativa alla domanda di preconcordato, imponendosi, in caso di inosservanza dello stesso, la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 162 l.f. Il Collegio sottolinea, altresì, l’insindacabilità, nella sede in oggetto, dell’eventuale provvedimento col quale il tribunale rigetta l’istanza di proroga del termine, se il medesimo risulta essere adeguatamente motivato.
Viene, tuttavia, riconosciuta la facoltà per il proponente, che non abbia osservato il suddetto termine, di presentare – anche in pendenza dell’udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero anche per l’esame di eventuali istanze di fallimento – una nuova proposta di concordato, a patto che: i) dalla stessa sia chiara la volontà di rinunciare alla precedente domanda di concordato in bianco; ii) la presentazione di questa non sia finalizzata a procrastinare la dichiarazione di fallimento.
Il tribunale sarà, dunque, chiamato a considerare prioritariamente la strada del concordato preventivo (cfr. nn. 9935 e 9936/2015) solo se i citati requisiti siano soddisfatti; contrariamente – nel caso, cioè, di domanda di concordato depositata senza rinunciare alla precedente o con l’unico fine di ritardare lo scenario fallimentare – potrà procedere direttamente alla dichiarazione di fallimento, dovendosi considerare abusivo lo strumento concordatario.