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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


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Giurisprudenza

Prededucibile il credito del professionista per l’assistenza nella domanda di concordato dichiarata inammissibile

24 Ottobre 2019

Cassazione Civile, Sez. I, 10 ottobre 2019, n. 25471 – Pres. Didone, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo
Di prededuzione parlerà il Dott. Francesco Terrusi, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, al Convegno di Rassegna di giurisprudenza fallimentare organizzato da questa Rivista il prossimo 15 novembre. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Ha carattere prededucibile il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal tribunale, giusta l’art. 161, comma 6, l.fall., al debitore che abbia depositato domanda di concordato cd. “in bianco o con riserva”, sia stato incaricato da quest’ultimo di redigere l’attestazione di cui all’art. 161, comma 3, l.fall., laddove, una volta dichiarata inammissibile, ex art. 162 I.fall., la domanda concordataria (senza, quindi, l’apertura della relativa procedura ex art. 163 I.fall.), sia stato pronunciato il fallimento del debitore medesimo.

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