Deve essere riconosciuta la natura prededucibile al credito del professionista che ha assistito il debitore nel concordato preventivo, ammesso ma poi non approvato, non potendosi fare discendere, dal rapporto di funzionalità tra credito e procedura ex art. 111 l.f., la necessità di valutazione (ex post) in ordine alla «utilità concreta» della prestazione al concordato o al fallimento.