Il prossimo 15 novembre si terrà a Milano il Convegno di rassegna di giurisprudenza fallimentare organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati. |
Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell’istanza di fallimento in proprio – sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore – costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell’art. 111, secondo comma, legge fall., che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come definitivamente chiarito anche dalla già menzionata abrogazione, nel 2012, dell’art. 182 quater, quarto comma, legge fall.