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Giurisprudenza

Prededucibilità dei crediti e determinazione dell’onorario spettante al professionista che assiste il debitore nel periodo preconcorsuale

14 Giugno 2018

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati, dottoranda in Impresa, Lavoro e Istituzioni presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Cassazione Civile, Sez I, 6 marzo 2018, n. 5254 – Pres. Didone, Rel. Magda

L’art. 111, comma secondo, L.F., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in “funzione” di una procedura concorsuale, presuppone che la procedura sia stata aperta. Pertanto, nel caso del concordato preventivo deve esservi stata presentazione della domanda ed ammissione dell’impresa alla procedura minore, solo in tal modo è, infatti, possibile dimostrare che l’opera prestata sia stata funzionale, ossia strumentalmente utile, al raggiungimento dell’obbiettivo perseguito dall’impresa.

L’art. 44, comma secondo, D.M. 169/2010, in materia di determinazione dell’onorario spettante al professionista che assiste il debitore nel periodo preconcorsuale trova applicazione solo al caso in cui le prestazioni rese siano unitarie (e dunque comprendano tutte le fati della pratica, ovvero attività di esame, studio ed assistenza per la predisposizione della domanda). Se invece il professionista ha assistito il debitore in singole fasi della pratica (solo esame, o solo studio, o solo predisposizione della domanda), l’onorario, secondo quanto espressamente previsto dall’ottavo comma dell’art. 44, si determina in base all’art. 26.

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