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Giurisprudenza

Prededucibilità del credito del professionista e ampliamento del thema disputandum nell’impugnazione dello stato passivo

23 Luglio 2020

Fabrizio Bonato

Cassazione Civile, Sez. I, 2 luglio 2020, n. 13596 – Pres. Didone, Rel. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, nel provvedimento in commento, ha occasione da un lato di confermare il proprio consolidato orientamento in merito alla natura prededucibile del credito del professionista e, dall’altro lato, di prendere posizione in merito alla possibilità di spiegare impugnazioni incidentali e domande riconvenzionali nel contesto dell’impugnazione dello stato passivo fallimentare.

Sotto il primo profilo, la Corte conferma, in punto di diritto, che “la prededucibilità del credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione al concordato preventivo può essere esclusa ove detta ammissione sia stata successivamente revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso sia stato a conoscenza”.

Tuttavia laddove, come nel caso di specie, la revoca del concordato preventivo sia dovuta al mancato versamento da parte del debitore della somma stabilita dal tribunale in relazione alle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura ai sensi dell’art. 163, comma 2, n. 4, l.fall., alcun atto di frode può essere imputato al professionista. A tal fine, neppure rileva l’avvertimento rivolto dal professionista al debitore in merito alla necessità di depositare le predette somme, potendo la prededucibilità essere esclusa soltanto laddove sia dimostrato che il comportamento del professionista, in concorso con quello del debitore, fosse finalizzato alla presentazione di un ricorso di concordato preventivo “fraudolento o meramente dilatorio o strumentale”.

Pertanto, in assenza dei presupposti di cui sopra, il beneficio della prededuzione del credito del professionista non può essere escluso.

Nel contesto sopra descritto, la curatela fallimentare aveva inoltre spiegato domanda riconvenzionale contro l’impugnazione dello stato passivo fallimentare proposta dai professionisti al fine di vedere riconosciuta la prededucibilità dei propri crediti.

A tal proposito, la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento secondo cui “l’opposizione allo stato passivo del fallimento …, ancorché abbia natura impugnatoria …, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare … restando concettualmente inconfigurabile un’impugnazione incidentale”; del pari, integrando tale giudizio un riesame a cognizione piena dell’esame sommario effettuato dal giudice delegato nel contesto della verifica dello stato passivo, è esclusa “l’immutazione del thema disputandum e … l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela”, salvo il caso in cui esse riguardino questioni non previamente sottoposte all’esame del giudice delegato.

 

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