Il favor della prededuzione non può riconoscersi in virtù del solo operare del meccanismo di cui all’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006: seppur strumento apprestato a tutela delle imprese subappaltartici di appalti pubblici, esso riguarda unicamente i rapporti tra impresa aggiudicatrice e subappaltatrice e non può incidere sugli interessi degli altri creditori concorsuali.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha ribadito che “l’ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potrà trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento da parte del committente P.A. il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006”.
Conseguentemente, ai fini del riconoscimento della prededucibilità del credito vantato dal subappaltatore, è necessaria l’allegazione di un’effettiva e concreta funzionalità alla procedura del pagamento da effettuarsi in favore di quest’ultimo.