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Giurisprudenza

Prededuzione di un credito derivante da una procedura diversa ed abuso del diritto

2 Febbraio 2017

Giovanni Guglielmo

Corte d’Appello di Firenze, 18 marzo 2016

Di cosa si parla in questo articolo

La vicenda oggetto della pronuncia in commento riguarda un credito qualificato come prededucibile in una precedente procedura di concordato preventivo e la richiesta da parte di un creditore di qualificare come prededucibile lo stesso credito anche in una successiva procedura di concordato preventivo.

Il creditore sosteneva, infatti, da un lato che doveva ritenersi applicabile l’art. 111, comma II, L. Fall. in relazione agli indici di continuità della situazione di crisi che aveva generato le due proposte concordatarie, in considerazione della natura sostanzialmente unitaria della crisi dell’imprenditore. Dall’altro, l’applicabilità analogica della prededuzione disposta dall’art. 161, comma VII, L. Fall., (nel testo vigente pro tempore) per i crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore nel periodo intercorrente fra la proposta di concordato preventivo in bianco e la sua ammissione alla procedura al caso in esame.

Secondo i giudici, per il caso in oggetto non può configurarsi un’applicazione analogica della norma di cui all’art. 161, comma VII, L. Fall. in quanto l’articolo non consente di ritenere operante la prededuzione al di fuori della procedura in cui essa è sorta.

La Corte ha ritenuto invero che in questo caso si dovrebbe applicare la prededuzione di cui all’art. 111 L. Fall. in relazione a crediti sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali diverse.

Tuttavia, come sostenuto dai giudici, nessun disposto normativo consente di ritenere che un credito sorto in una procedura mantenga la prededucibilità in occasione di qualunque altra successiva procedura richiesta dal medesimo imprenditore[1].

Infine, secondo la Corte la proposizione di una domanda di concordato preventivo nei due anni dalla presentazione di una domanda non andata a buon fine costituisce abuso del diritto che rende inammissibile la successiva domanda di concordato in quanto la rinuncia e la successiva domanda appaiono strumentali ad un comportamento fraudolento.

 


[1] Per una disamina più ampia circa l’individuazione dei crediti prededucibili, si veda Cass. Civ., sez. VI, 07.10.2016, n. 20113, in http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/fallimentare-restructuring/prededuzione/individuazione-crediti-prededucibili-elemento-cronologico-integrato

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