Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Milano interviene sull’accertamento del diritto dell’amministratore a percepire un premio annuale, per come costituito e stabilito dall’assemblea dei soci. Premio che sarebbe stato da liquidare tanto nel caso in cui la società partecipante quanto la società partecipata avessero conseguito, nell’esercizio di riferimento, un dato. risultato positivo
Sul punto, le società convenute hanno contestato la pretesa monetaria dell’attore, tra l’altro, in punto di an debeatur eccependo, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’inadempimento dell’amministratore alle obbligazioni nascenti dal suo incarico nei confronti della società, imputandogli di aver operato in aperta malafede al solo fine di danneggiare le società convenute. In particolare, ad avviso di quest’ultime, l’attore avrebbe agito in concorrenza sleale stornando alcuni dipendenti e sviando la clientela al fine di costituire e sviluppare una nuova società avente ad oggetto le medesime attività svolte dalle stesse convenute da lui amministrate.
Tuttavia, il Tribunale ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione ex art. 1460 c.c. posto l’indipendenza fra i due rispettivi rapporti e dunque l’impossibilità di individuare tra gli stessi un vincolo di reciproca corrispettività.
Infine, con riferimento all’eccepita malafede, il Tribunale ha rilevato che la società non ha provveduto a revocare dalla carica l’amministratore e che, dunque, può ritenersi incontestato che non era venuta meno la fiducia della società nei suoi confronti, pur nella consapevolezza delle scelte operate da quest’ultimo con la clientela.