Con Risoluzione n. 36 del 26 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul regime fiscale dei premi di risultato erogati ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.
Nel confermare i propri precedenti di prassi, l’Agenzia ha ricordato che il regime fiscale di favore può applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.
Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Assolta tale condizione, l’ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione; più precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile.
Diversa l’ipotesi in cui il contratto aziendale non risponda ai requisiti richiesti dalle norme in esame e venga successivamente modificato con un contratto integrativo, nel qual caso l’agevolazione troverebbe applicazione solo sulla parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo.
Infine, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è – anche per circostanze eccezionali – effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.