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Giurisprudenza

Prescrizione delle cartelle esattoriali: il punto della Cassazione

26 Gennaio 2023

Cassazione Civile, Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2044 – Pres. Virgilio, Rel. D’Aquino

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione si è espressa sul termine di prescrizione delle cartelle esattoriali.

Sul punto, evidenzia la Cassazione, l’articolo 20, co. 3, DLgs n. 472/1997 prevede che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescriva nel termine di cinque anni.

L’impugnazione del provvedimento sanzionatorio interrompe la prescrizione, che non decorre fino alla definizione del procedimento.

La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni.

Come osservatosi in dottrina, l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dalle cartelle esattoriali irroganti sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge.

Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall’art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle «pene pecuniarie»), assoggettando la prescrizione delle cartelle esattoriali a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario.

Diversamente, l’art. 24 d. lgs. n. 472/1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sula riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito e cioè dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600).

Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza della Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell’art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario.

Questa disciplina speciale della prescrizione delle cartelle esattoriali è stata ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l’amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)».

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