Con sentenza del 2 gennaio 2024 il Tribunale di Padova (Dott.ssa Maiolino) si è pronunciato in materia di qualificazione di versamenti come ripristinatori, e sulla prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito (ovvero delle somme indebitamente versate), in costanza di rapporto di conto corrente.
Sul punto il Tribunale ha sancito il principio per cui «l’affidamento rilevante ai fini della qualificazione dei versamenti come ripristinatori [e quindi non prescrivibili quanto alla richiesta restitutoria, ndr] ricorre solo in presenza di un’apertura di credito e non in presenza di una mera elasticità di cassa o simili forme di facilitazione: solo in tal caso infatti viene messa a disposizione del correntista una somma di denaro da utilizzare […] Al contrario, l’affidamento su fatture anticipate o altra simile facilitazione rappresenta – appunto – solo l’anticipazione da parte della banca di somme che la società avrebbe incamerato in sede di incasso dei propri crediti: quindi le vengono anticipati soldi suoi e non le vengono invece “prestati” soldi della banca. Solo nell’apertura di credito quindi il versamento può assumere natura ripristinatoria».
Nel caso in esame, il correntista chiedeva al Tribunale la restituzione ex art. 2033 c.c. di somme illegittimamente addebitate nel corso del rapporto di conto corrente assistito, secondo l’attore, da un’apertura di credito “di fatto”.
Il giudice di merito, dopo aver precisato la non assoggettabilità a prescrizione decennale dei versamenti effettuati nell’ambito di un apertura di credito avendo i medesimi natura ripristinatoria, ha ritenuto sia soggetto a prescrizione decennale il diritto alla restituzione di quei versamenti che non trovino giustificazione in un rapporto di apertura di credito, quale l’anticipo di fatture su conto corrente.