La Covip ha fornito chiarimenti sotto forma di risposta a quesito in materia di prescrizione dei diritti di riscatto, trasferimento e mantenimento della posizione individuale per perdita dei requisiti di partecipazione ad un fondo pensione.
In particolare, è stato chiesto se il mancato esercizio del diritto di riscatto, trasferimento o mantenimento della posizione presso il fondo, nel termine di cinque anni, o in alternativa di dieci anni, dalla data di perdita dei succitati requisiti, determini il maturare della prescrizione estintiva quinquennale (ex 2947 c.c.) o la prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.).
Nel rispondere al quesito, la Covip ha preliminarmente evidenziato come, nell’ambito della previdenza complementare, non vi sono norme speciali in tema di prescrizione, trovando pertanto applicazione i principi di carattere generale dettati dal codice civile. Non troverebbe quindi applicazione la prescrizione breve quinquennale ma quella ordinaria decennale (ex art. 2946 c.c.), mentre non può essere in alcun modo invocata l’applicazione dell’art. 2947 c.c., avente riguardo alla diversa ipotesi della prescrizione del risarcimento del danno derivante da fatto illecito, che qui non rileva.
In secondo luogo, poiché la partecipazione al fondo pensione comporta l’adesione alle disposizioni contrattuali che ne regolano il funzionamento, si ritiene che la disciplina dei diritti e degli obblighi debba essere individuata avendo in primo luogo presente la regolamentazione pattizia del rapporto, nell’ambito della quale per le forme negoziali assumono rilievo le disposizioni che ciascun fondo adotta sulla base dello Schema di Statuto predisposto dalla COVIP e approvato con Deliberazione della Commissione del 31 ottobre 2006.