Mediante la sentenza in epigrafe, il Giudice di legittimità prende posizione sull’ordine cronologico da osservarsi con riguardo alla presentazione della dichiarazione finale e al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche in costanza di procedure concorsuali. In particolare, Il tenore testuale della norma di cui all’art. 18, secondo comma, del DPR 42/1988 – il quale dispone che il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, nei modi ordinari, dell’imposta locale sui redditi afferente il reddito d’impresa – fa da sé solo comprendere che le incombenze di versamento delle imposte e presentazione della dichiarazione finale sono intese come strettamente connesse sul piano temporale, nel senso che queste sono da effettuarsi contemporaneamente. In tal senso, inoltre, l’espressione “versamento nei modi ordinari”, contenuta nella citata norma, non può che riferirsi, come suggerito dalla stessa lettera della norma, alla pluralità di scelte circa le modalità di pagamento dell’imposta.
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