In materia fallimentare, la soggettività passiva nel rapporto tributario permane in capo al debitore fallito, il quale, in conseguenza della dichiarazione di fallimento, perde unicamente la disponibilità dei suoi beni, nonché la capacità processuale e quella di amministrare il proprio patrimonio.
Di conseguenza, mentre ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 è onere del curatore presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento, tale onere permane in capo al debitore fallito relativamente ai periodi di imposta anteriori al fallimento.