Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Brindisi ha sospeso la procedura esecutiva instaurata dalla Banca nei confronti del mutuatario a seguito del mancato pagamento integrale delle rate del mutuo.
E questo, dopo aver rilevato che, alla base della concezione stipulata inter partes, «sulla quota capitale di ogni singola rata dovrebbero applicarsi sia gli interessi di mora (a tassi praticamente pari a quello di soglia), sia interessi convenzionali». E infatti, la presenza di una clausola di salvaguardia con riferimento alla determinazione degli interessi moratori non esclude che, tenuto conto degli altri oneri economici caricati sul cliente, il contratto debba ritenersi usurario con conseguente necessaria gratuità dello stesso.