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Prestatori di servizi di pagamento in esenzione da PSD2: attivata l’iscrizione all’albo ed estensione dei termini

1 Aprile 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha reso noto di aver completato le operazioni per l’iscrizione dei soggetti che, nel 2018, hanno prestato servizi di pagamento in regime di esenzione dall’applicazione della seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2).

Si tratta in particolare degli:

  1. emittenti di strumenti di pagamento cd. “a spendibilità limitata”, ossia strumenti che possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l’emittente, o ii) unicamente per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;
  2. operatori telefonici che consentono l’acquisto di “contenuti digitali”, il servizio di ticketing e l’effettuazione di donazioni; in particolare, ciascuna operazione non deve superare i 50 euro e il valore complessivo delle operazioni per singola utenza non deve superare i 300 euro mensili. Sulla base delle informazioni ricevute, la Banca d’Italia valuta la conformità dell’attività svolta alla normativa e iscrive i soggetti nell’appendice dell’albo nazionale degli istituti di pagamento di cui all’art. 114-septies del D.lgs. n. 385/1993 (TUB): i soggetti iscritti non sono comunque sottoposti ad autorizzazione né alla vigilanza della Banca d’Italia.

Tali soggetti sono tenuti a notificare all’Istituto alcune informazioni relative alla loro operatività nei termini previsti dal Provvedimento della Banca d’Italia 11 ottobre 2018 di attuazione dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le notifiche da parte dei soggetti che prestano servizi di pagamento basati su strumenti a spendibilità limitata – il cui termine di scadenza è fissato per il prossimo 30 aprile – sono prorogate fino al successivo 30 giugno: l’obbligo di notifica si riferisce anche a soggetti che non hanno segnalato in precedenza e che ritengano di doverlo farlo quest’anno.

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