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Giurisprudenza

Prestazioni non ricomprese in parcella: al professionista devono essere pagate le somme ulteriori

27 Settembre 2012

Cassazione Civile, sez. II, 25 settembre 2012, n. 16285

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 16285 del 25 settembre 2012 la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della remunerazione del professionista per prestazioni non ricomprese nella parcella.

In particolare è stato chiesto alla Corte di definire se, nel caso di consulenza continuativa, il pagamento fatto in favore del professionista, possa considerarsi ricomprendente anche delle prestazioni successive, benché alla data del pagamento non determinate né determinabili, soprattutto con riguardo alla loro durata.

Secondo la Cassazione, costituisce nozione di comune esperienza il fatto che, di regola, il compenso viene corrisposto all’esito della prestazione professionale; deve quindi escludersi che, con la corresponsione dell’importo indicato in parcella, le parti intendano compensare anche le prestazioni future e non ancora determinate dal professionista.

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