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Prestiti bancari in garanzia delle operazioni di credito dell’Eurosistema: estensioni dei requisiti di idoneità

10 Febbraio 2012

La Banca d’Italia – in attuazione della decisione della BCE dell’8 dicembre 2011 che ha consentito alle Banche Centrali Nazionali di accettare in garanzia, in via temporanea, prestiti bancari in bonis addizionali rispetto a quelli idonei in base alle regole generali dell’Eurosistema – ha stabilito che, a decorrere dal 10 febbraio 2012, potranno essere costituiti in garanzia anche i prestiti bancari:

1. con probabilità di insolvenza del debitore (PD) fino all’1 per cento;

2. con merito creditizio valutato anche in base ad un sistema interno alla Banca d’Italia denominato VALCRE che si aggiunge alle fonti di valutazione attualmente previste nell’ambito del “quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia” (Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF). Potranno aderire a VALCRE solo le controparti che non dispongono di un sistema di rating interno (Internal Rating Based system, IRB) autorizzato in ambito ECAF o che non abbiano già scelto come fonte principale di valutazione del merito di credito un fornitore di rating terzo (Rating Tool – RT), salvo nei casi in cui tale fonte primaria di valutazione offra copertura insufficiente rispetto all’insieme delle garanzie potenziali disponibili alle controparti;

3. concessi sotto forma di leasing finanziario e factoring pro-soluto, nonché crediti all’esportazione garantiti dalla SACE; al riguardo, specifica la Banca d’Italia, saranno riconosciuti come “terzi datori” anche le società di factoring e di leasing appartenenti al gruppo bancario della controparte, pur in mancanza del requisito di iscrizione all’albo bancario di tali società previsto dalla normativa contrattuale in vigore.

Tutti gli altri criteri di idoneità attualmente in vigore restano invariati.


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