Con sentenza del 07 luglio 2016 n. 13854 la Cassazione ha evidenziato come, in caso di prestito obbligazionario, posto che carattere tipico dell’obbligazione è il diritto alla restituzione della somma concessa dal sottoscrittore, ne deriva – integrando la stessa causa concreta dell’operazione – la corresponsione al medesimo di un “interesse”, il quale costituisce il rendimento del titolo nel periodo di durata del prestito e che viene normalmente (per somiglianza con i titoli azionari) pagato mediante “cedole” periodiche: fintanto che dura il prestito, al finanziatore viene concesso un interesse – variamente commisurato, atteggiato e corrisposto – volto a costituire il corrispettivo della iniziale dazione del denaro.
Ciò che, tuttavia, non si dà, è la corresponsione di un interesse, o rendimento, dopo la cessazione del rapporto in seguito all’avvenuto rimborso integrale del capitale; restando del tutto teorica l’ipotesi che le parti specificamente pattuiscano, secondo lo strumento giuridico civilistico dell’art. 1183 ss. c.c., l’adempimento dell’obbligazione accessoria del pagamento di un rendimento alla scadenza di un termine successivo alla ormai avvenuta restituzione dell’intero capitale mutuato.