Con l’ordinanza n. 3380 del 3 febbraio scorso la Corte di Cassazione ha esaminato il tema del beneficiario effettivo rispetto agli interessi sul prestito obbligazionario tra un soggetto residente in Italia e la propria controllata lussemburghese.
Dopo aver richiamato i precedenti orientamenti in materia, la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza della qualifica di beneficiario effettivo in capo alla società lussemburghese, valorizzando i seguenti elementi di fatto.
La società lussemburghese:
1) esiste da più di cinquant’anni;
2) ha una sua struttura operativa reale e non costituisce una “scatola vuota”;
3) ha per oggetto sociale proprio la tenuta e compravendita di partecipazioni in società editrici;
4) ha prodotto utili per oltre otto milioni euro nell’anno di imposta di cui si tratta;
5) ha emesso il prestito obbligazionario sei mesi prima dell’italiana quando questa non poteva farlo e proprio perché non poteva farlo: i due prestiti restano distinti per autonomia negoziale e trovano giustificazione diversa;
6) gli interessi percepiti dalla controllante italiana sono stati iscritti nel suo bilancio ed hanno concorso a formare il suo reddito;
7) vi è sua effettiva disponibilità delle somme, in assenza di obblighi contrattualmente fissati di diretto (ri) trasferimento;
8) ha emesso titoli obbligazionari propri, scontandone la relativa disciplina, ponendo il proprio patrimonio a garanzia degli investitori americani.