Un contratto di prestito tra una società italiana ed una estera, avente ad oggetto titoli di una società terza estera, è nullo se privo di causa economica e se comporta indebiti vantaggi fiscali, con conseguente disconoscimento degli effetti fiscali.
Nel caso di specie, il vantaggio fiscale era dato dal fatto che i dividendi ricevuti dalla società italiana erano esclusi al 95%, mentre la commissione annuale commisurata ai dividendi e pagata alla società estera era deducibile interamente.