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Giurisprudenza

Presunzione di esterovestizione della società

11 Aprile 2023

Cassazione Civile, Sez. V, 05 aprile 2023, n. 9400 – Pres. Cirillo, Rel. Cortesi

Con Sentenza n. 9400 del 5 aprile 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sull’esterovestizione di una società.

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in tema di esterovestizione.

In tema di “esterovestizione“, al fine di accertare se una società estera sia soggetta al controllo da parte di una società italiana, la verifica della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 2359, comma primo, num. 1 , cod. civ. (cd. controllo interno di diritto) impone di accertare che la maggioranza delle quote della società estera sia concentrata in capo alla sola società italiana, senza che rilevi la possibile titolarità di altre quote da parte dei soci di quest’ultima, a ciò ostando il disposto di cui all’art. 2359, comma secondo, cod. civ., che esclude, al riguardo, il computo di voti spettanti per conto di terzi.

L’articolo 73 del TUIR prevede una presunzione legale di localizzazione fiscale nel territorio italiano per le società straniere che detengono partecipazioni di controllo in società italiane. In particolare, il comma 5-bis stabilisce che la sede dell’amministrazione di queste società estere si considera esistente nel territorio italiano. Per la verifica della sussistenza del controllo, il comma 5-ter prevede che si tenga conto della situazione alla data di chiusura dell’esercizio del soggetto estero controllato, e che per le persone fisiche si considerino anche i voti spettanti ai familiari.

L’articolo 2359 del codice civile definisce tre fattispecie di controllo per le società controllate: la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria, la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria e l’influenza dominante di una società in virtù di particolari vincoli contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle prime due fattispecie, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, ma non quelli spettanti per conto di terzi.

In sintesi, la nozione di controllo per le società controllate postula che la maggioranza delle quote o l’influenza dominante siano concentrate in capo a una sola società, senza che rilevino forme di esercizio “mediato” riconducibili alla detenzione di quote da parte di soggetti terzi.

La detenzione di quote da parte di soci della possibile controllante non è rilevante ai fini del controllo, poiché non soddisfa il presupposto del possesso di una porzione maggioritaria del capitale sociale da parte della società controllante.

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