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Giurisprudenza

Presunzione di responsabilità dell’intermediario se omette di fornire informazioni “su misura”

21 Febbraio 2018

Alberto Mager

Cassazione Civile, Sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3914 – Pres. Tirelli, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Un cliente agiva in via risarcitoria nei confronti della propria banca, lamentando la violazione degli obblighi informativi previsti in combinato disposto dal TUF (d.lgs. 58/1998), e dal regolamento intermediari vigente ratione temporis (reg. consob 11522/1998), in relazione ad un’operazione di acquisto di bonds argentini. La domanda era rigettata in primo grado, e la decisione di prime cure confermata in appello.

La Suprema Corte ritiene fondati entrambi i motivi di ricorso del cliente. In accoglimento del primo, afferma il principio di diritto secondo cui l’obbligo dell’intermediario di fornire informazioni specifiche circa la natura, i rischi, e le implicazioni della singola operazione, previsto dall’art. 28 del reg. 11522/1998 in specificazione del disposto dell’art. 21 TUF, ha carattere generale; riguarda, dunque, non il solo contratto di gestione portafogli – come asserito dalla corte territoriale –, ma tutti i tipi di servizi di investimento (nel caso di specie, deposito e amministrazione titoli).

La Corte, inoltre, precisa che tali informazioni devono essere ritagliate sul singolo prodotto. La familiarità del cliente con quel genere di investimenti, così come la modestia dell’operazione rispetto al complessivo patrimonio investito, non mutano il contenuto dell’obbligo informativo. Anche in presenza di tali circostanze, non è dunque sufficiente – come erroneamente asserito dalla corte territoriale –, la consegna di un documento sui rischi generali in investimenti finanziari. Su specificità ed adeguatezza delle informazioni da fornire al cliente, cfr., tra le più recenti, Cass., sez. I, 3 aprile 2017, n. 8619, est. Acierno; Cass., sez III, 31 marzo 2017, n. 8314, est. Cirillo; Cass., sez. I, 23 settembre 2016, n. 18702, est. Scaldaferri.

In accoglimento del secondo motivo, la Corte si pronuncia sul nesso di causalità e sull’onere della prova con riguardo all’azione risarcitoria promossa dal cliente. Secondo il giudice del diritto, considerato che, nella disciplina del settore finanziario, il comportamento dell’intermediario in punto di informazione è momento costitutivo della decisione del cliente, l’omessa informazione comporta necessariamente un «disorientamento» di quest’ultimo, e la conseguente riconducibilità, all’intermediario, della scelta di investimento. Pertanto, si deve presumere la sussistenza del nesso causale tra la violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario ed il danno patrimoniale patito dal cliente. In questo senso, già Cass., sez. I, 18 maggio 2017, n. 12544, est. Dolmetta; Cass., sez. I, 17 novembre 2016, n. 23417, est. Mercolino (in motivazione); Cass., sez. I, 3 giugno 2016, est. Di Marzio e Cass., sez. I, 31 gennaio 2014, n. 2123, est. Nazzicone.

Per ottenere il risarcimento, non è dunque il cliente a dover provare che lo sfortunato investimento è dipeso, in modo determinante, dalla violazione degli obblighi informativi (come ha affermato la Corte veneziana). Tale nesso causale si presume; l’intermediario può esonerarsi da responsabilità solo offrendo la prova positiva di circostanze idonee ad interromperlo.

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