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Giurisprudenza

Presupposti di validità della notifica alle persone giuridiche del ricorso per la dichiarazione di fallimento

4 Ottobre 2017

Dott.ssa Beatrice Casaccia, Dottore Commercialista presso Ferracci Associati

Cassazione Civile, Sez. VI, 14 marzo 2017, n. 6622 – Pres. Dogliotti, Rel. Acierno

Di cosa si parla in questo articolo

La nuova formulazione dell’art.145 c.p.c., prevede che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento non possa essere eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante invio a mezzo raccomandata a.r. dell’avviso di deposito presso la Casa Comunale dell’atto da notificare ex art. 48 disp. att. c.p.c.

La disposizione prevede, infatti, che la notifica possa essere eseguita alternativamente e senza gradualità presso la sede dell’ente con consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in via gradata, all’addetto alla sede, o al portiere dello stabile oppure alla persona fisica che rappresenta l’ente. Esclusivamente in tale ipotesi il comma 3 consente la notifica ex artt. 140 e 143 c.p.c., ma non quando la notifica venga eseguita presso la sede dell’ente.

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