La nuova formulazione dell’art.145 c.p.c., prevede che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento non possa essere eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante invio a mezzo raccomandata a.r. dell’avviso di deposito presso la Casa Comunale dell’atto da notificare ex art. 48 disp. att. c.p.c.
La disposizione prevede, infatti, che la notifica possa essere eseguita alternativamente e senza gradualità presso la sede dell’ente con consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in via gradata, all’addetto alla sede, o al portiere dello stabile oppure alla persona fisica che rappresenta l’ente. Esclusivamente in tale ipotesi il comma 3 consente la notifica ex artt. 140 e 143 c.p.c., ma non quando la notifica venga eseguita presso la sede dell’ente.