In materia di IVA, il regime di esenzione previsto al n. 8 bis, dell’art. 10, del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica sul presupposto oggettivo, che si tratti di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, e sul presupposto soggettivo, ossia che il cedente non sia l’impresa costruttrice o esecutrice di lavori di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione ovvero che non svolga in prevalenza attività di intermediazione sul mercato delle vendite immobiliari, in quanto la norma – che trova il proprio fondamento nei principi contenuti agli artt. 2 e 42 Cost. – ha finalità di carattere sociale, correlate al godimento delle case di abitazione.
Ciò a differenza dell’agevolazione in materia di IVA, che prevede la riduzione dell’aliquota di imposta al 10%, quest’ultima, infatti, risulta essere finalizzata a promuovere lo sviluppo dell’edilizia abitativa, ovvero delle costruzioni edilizie con destinazione funzionale prevalente abitativa.