Al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente, come espresso da Cass. n. 5650/2013, la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare.
La conoscenza deve inoltre essere “legale”, cioè acquisita non in via di mero fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo.
Inoltre, evidenzia la pronuncia in oggetto, la modifica all’art. 43 L. Fall., introdotta dall’art. 41 D.lgs. n. 5 del 2006, trova applicazione ai sensi dell’art. 153 del citato decreto a partire dal 16 luglio 2006 e non giova ad escluderne l’applicazione ai giudizi pendenti – sempreché la procedura concorsuale sia stata avviata dopo la suddetta data di entrata in vigore – il richiamo alla disciplina transitoria dettata dall’art. 150 D.lgs. cit. che stabilisce che “i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato preventivo pendenti alla stessa data, sono definiti dalla legge anteriore”.
Non si tratta, infatti, di applicare le norme che regolano la procedura concorsuale, comunque avviata successivamente al 16 luglio 2006, quanto piuttosto di applicare ai processi pendenti la nuova disciplina processuale già in vigore all’epoca della dichiarazione di fallimento.