Con sentenza del 21 febbraio 2024, il Tribunale di Napoli (Pres. Scoppa, Rel. De Gennaro) ha esaminato i presupposti per l’omologazione cd. trasversale di cui all’art. 112, comma 2, c.c.i.i. di un concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale.
La sentenza rappresenta una delle prime pronunce in tema di omologazione del concordato preventivo di gruppo.
Nel caso di specie, la proposta e il piano di concordato di gruppo in continuità aziendale sono stati presentati da tre imprese appartenenti ad un gruppo di rilevanti dimensioni.
In sede di approvazione, la proposta relativa a una delle imprese non ha tuttavia raggiunto l’unanimità delle classi favorevoli prescritta dall’art. 109, comma 5, c.c.i.i.
Le imprese ricorrenti hanno conseguentemente chiesto al Tribunale l’omologazione cd. trasversale del concordato, affermando la sussistenza degli specifici presupposti stabiliti dall’art. 112, comma 2, c.c.i.i.
I giudici hanno colto l’occasione per ripercorrere le valutazioni e le verifiche che il Tribunale è chiamato ad operare nell’ambito del giudizio di omologazione, precisando che, mentre le verifiche di cui all’art. 112, comma 1, c.c.i.i. sono sempre dovute, quelle di cui al secondo comma vengono in rilievo solo quando, su specifica richiesta del debitore (o con il consenso di quest’ultimo, nel caso di proposte concorrenti), si intenda ottenere l’omologazione cd. trasversale del concordato in continuità aziendale.
Tale istituto – rammentano i giudici – trova la sua fonte «nell’art. 11 della Direttiva Insolvency, la quale prevede la ristrutturazione trasversale dei debiti, che impone l’accettazione di essa anche alle classi dei creditori che hanno respinto la proposta, non approvandola con il proprio voto».
Il Tribunale ha infine chiarito che, al sussistere dei quattro requisiti posti dall’art. 112, comma 2, c.c.i.i. –ritenuti «essenziali per consentire l’omologa ex lege» – il piano concordatario può essere omologato anche in assenza dei presupposti di cui all’art. 109, comma 5, c.c.i.i.